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Mercato Elementare

Mercato Elementare.

Educazione al consumo consapevole

 

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Statuto della Associazione Mercato Elementare

Associazione Mercato Elementare

Statuto dell'Associazione denominata Mercato Elementare

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TITOLO I — Denominazione e Sede

ART. 1 E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto in essa previsto all’art. 47, nonché agli artt. 36 e segg. del Codice Civile ed alle disposizioni della legge 7 dicembre 2000 n.383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e del DL 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo Settore”, una associazione, operante nei settori culturale, sociale e ambientale che assume la denominazione di Mercato Elementare.
L'associazione ha la sede legale in Torre Pellice, e la sua durata é illimitata. L'associazione é di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000.

TITOLO II — Scopi, Finalità e Obiettivi

ART. 2 L'associazione ha lo scopo di svolgere attività culturali, ambientali e di promozione sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di sviluppare l'economia solidale ed un consumo consapevole attraverso: la ricerca di nuovi modelli di vita basati sul rispetto dell'uomo e della natura; la riduzione dei consumi; la valorizzazione della produzione biologica ed eco-compatibile; la diffusione del prodotto locale; l'attenzione ai rapporti tra produttori e consumatori; la promozione di un protagonismo attivo e nonviolento; la sperimentazione di modelli economici e sociali alternativi basati sui principi di equità e di inclusione.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione si propone di:
a) agevolare la possibilità di relazione e promuovere una cultura della convivialità creando occasioni di incontro, confronto e di festa;
b) organizzare attività di sensibilizzazione e divulgazione sui temi dell'economia solidale e della sobrietà, del baratto e dell'autoproduzione;
c) promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosi dell'uomo e dell'ambiente e dal giusto prezzo (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore);
d) organizzare l'approvvigionamento di beni e servizi per gli associati e per l'associazione stessa, anche sperimentando nuovi strumenti per facilitarne l'accesso;
e) ricercare, selezionare e sostenere i piccoli produttori locali, in particolare quelli che adottano metodi di produzione biologici ed eco-compatibili, le coop sociali e la filiera corta, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
f) collaborare e supportare lo sviluppo di reti di economia solidale per la realizzazione di un distretto di economia solidale;
g) operare per ricercare e sperimentare sia a livello globale che locale un riequilibrio dei rapporti nord-sud basato sullo scambio equo e non sullo sfruttamento;
h) creare dei gruppi tematici e gruppi territoriali;
i) promuovere interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
l) organizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
m) organizzare e gestire attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
n) organizzare attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
o) provvedere a beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale.

TITOLO III - Soci

ART. 3 Il numero dei soci é illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. É espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Nel caso di richiesta avanzata da parte di persone giuridiche, verrà prodotta copia della delibera che ha approvato tale richiesta di ammissione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 5 La qualifica di socio da diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative é riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6 I soci sono tenuti: - all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 La qualifica di socio si perde per recesso con dimissioni, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L'esclusione sarà deliberata a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
La morte o la estinzione della persona giuridica o Ente comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

ART. 9 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o email con ricevuta di ritorno.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV - Risorse economiche e Fondo Comune

ART. 10 L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote degli associati;
b) contributi degli associate (ad esempio, quote solidali sugli ordini);
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Istituzioni o di Enti Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi, pranzi-cene conviviali;
i) altre entrate compatibili con le finalita sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non é mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione ne all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonche fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V - Organi dell'associazione

ART. 12 Sono organi dell 'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente, il Vicepresidente, il Segretgario, il Tesoriere
d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

ART. 13 L'assemblea Generale dei Soci é il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed é convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa é l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria.
In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
a) elezione del Consiglio direttivo;
b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
d) approvazione dei programmi dell'attivita da svolgere;
e) approvazione di eventuali Regolamenti;
f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 15 L'Assemblea, di norma, é considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16 La convocazione dell'Assemblea dei Soci viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza e/o comunicata ai soci per posta elettronica. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un decimo più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalita di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio pub rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non pia di cinque associati.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrera il voto favorevole dei tre quarti degli associati anche rappresentati mediante delega.

Art. 17 L'assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario dell’Assemblea é fatta dal presidente dell'Assemblea. Le delibere dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Dell’Assemblea Il verbale delle deliberazioni delle assemblee deve essere divulgato tra i soci e messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta nella sede legale.

ART. 18 Il Consiglio Direttivo é eletto dall'Assemblea dei Soci ed é formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri é determinato dall'Assemblea dei Soci.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica dieci anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione del Consiglio Direttivo é fatta tramite lettera, e-mail, fax, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attivita sociale;
e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili dei gruppi e commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attivita sociali ed operare per il coordinamento delle stesse.

ART. 19 In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire i componenti nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea sei Soci, per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 20 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 21 Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed é composto da due membri effettivi e un supplente, anche fra i non soci e resta in carica due anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

ART. 22 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI - Scioglimento

ART. 23 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, anche rappresentati con delega, aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'Assemblea dei Soci, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 Clausola di conciliazione ed arbitrato
Qualsiasi controversia in temi di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'associazione, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Torino.

ART.25 Norma finale Per quanto non é espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

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